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ICI 2007 |
data: 23/05/2007 |
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Con delibera del C.C. nr 7 del 20.03.2007, questa Amministrazione ha deliberato le seguenti norme per l'applicazione dell'ICI. - Imposta Comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2007: a) aliquota da applicare per tutti i soggetti passivi ed immobili, ad eccezione di quelli di cui al punto b), sei (6.00) per mille;b) aliquota da applicare per l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo cinquevirgolacinque (5,5) per mille;c) all'imposta dovuta per l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 115,00 (centoquindici/00) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;d) L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza ditali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.Lgs 445/2000, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A. R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.e) Di dare atto che , ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L’Ufficio Tecnico Comunale è a disposizione della Cittadinanza per ogni eventuale chiarimento.Si rammenta infine che quest’anno il termine per il pagamento della Iª rata dell’imposta è stato fissato al 16 giugno 2007 S. Stefano di R. li 22.05.2007 IL SINDACO Dr Antonio Orrico |
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